CAMPAGNA ANTINCENDIO BOSCHIVO DICHIARAZIONE DI GRAVE PERICOLOSITA’ PER GLI INCENDI BOSCHIVI ANNO 2019
Ambiente - 12 Luglio 2019
CAMPAGNA ANTINCENDIO BOSCHIVO
DICHIARAZIONE DI GRAVE PERICOLOSITA’ PER GLI INCENDI BOSCHIVI ANNO 2019
DAL 01 luglio 2019 AL 15 settembre 2019
La Regione Abruzzo, con delibera di Giunta Regionale n. 381 del 01/07/2019 ha dichiarato lo STATO DI GRAVE PERICOLOSITA’ PER GLI INCENDI BOSCHIVI dal 01 luglio 2019 al 15 settembre 2019.
Durante tale periodo, nelle zone boscate si attuano le seguenti prescrizioni e divieti:
a) è fatto divieto su aree a rischio incendi boschivi di accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace, nonché compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;
b) è vietato inoltrare autoveicoli dotati di marmitta catalitica oltre il ciglio della strada, su prati o nei boschi;
c) nelle discariche pubbliche o private è fatto abbligo di procedere alla siatematica ricopertura dei rifiuti con materiale inerte; nell’ambito di tali discariche è vietata la combustione dei rifiuti quali metodi di alimentazione degli stessi; eventuali incendi che dovessero insorgere dovranno essere immediatamente spenti dal gestore;
d) durante il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi, gli Enti gestori quale misura atta ad evitare il propagarsi di eventuali incendi, provvederanno a creare intorno alle zone di discarica dei rifiuti una fascia di almeno 40 metri sgombra da sterpi, erbe secche o altro materiale infiammabile;
e) nel periodo dal 01 luglio al 15 settembre 2019 è in ogni caso vietata l’accensione di fuochi entro il limite di 200 metri dall’estremo margine del bosco; apposite deroghe a tale divieto potranno essere concesse ai sensi dell’art. 56 comma 5 della L.R. 3/2014;
f) nel periodo dal 01 luglio al 15 settembre 2019 è vietato gettare dai veicoli in movimento fiammiferi, sigari o sigarette accese;
g) si richiamano le disposizioni dell’art. 50 del T.U. del 18/06/1931 n. 773 sulle leggi di pubblica sicurezza precisando che fermo restando il divieto di bruciare le stoppie prima della data del 15 settembre 2019 o altre date stabilite dai regolamenti locali, l’abbruciamento non potrà interessare in nessun caso il limite inferiore di 200 metri di distanza dai boschi;
h) per l’abbruciamento delle stoppie oltre i 200 metri dal bosco si applicano le disposizioni di cui alle prescrizioni di massima vigenti;
i) i Comandi militari e di Polizia, nell’esecuzione delle esercitazioni, campi e tiri, sono tenuti ad adottare tutte le precauzioni per prevenire gli incendi;
j) i Sindaci, gli Enti e le Organizzazioni preposti alla protezione della natura, nell’ambito delle rispettive competenze, sono tenuti a dare prescrizioni e divieti di cui al presente provvedimento la più ampia diffusione;
k) le violazioni di cui sopra sono sanzionate ai sensi dell’art. 81 della L.R. n. 3 del 4 gennaio 2014.
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