Il 18 dicembre 2017 scade il termine per il versamento del saldo dell’Imu e della Tasi 2017; la scadenza ordinaria, infatti, cade il sabato, e deve intendersi prorogata al primo giorno lavorativo successivo.   La aliquote e le detrazioni Imu e Tasi da applicare per il 2017 sono state ap...
AVVISO: SALDO IMU E TASI 2017

AVVISO: SALDO IMU E TASI 2017

20 11 Novembre

Tributi e finanza - 30 Novembre 2017

Il 18 dicembre 2017 scade il termine per il versamento del saldo dell’Imu e della Tasi 2017; la scadenza ordinaria, infatti, cade il sabato, e deve intendersi prorogata al primo giorno lavorativo successivo.

 

La aliquote e le detrazioni Imu e Tasi da applicare per il 2017 sono state approvate, rispettivamente, con delibere di C.C. n. 36 (Imu) e n. 37 (Tasi) del 30/03/2017, reperibili a questo link.

Con un’unica eccezione, per entrambe le imposte sono state confermate le aliquote e le detrazioni vigenti nell'anno 2016.

La novità, rispetto all’anno scorso, consiste nell’introduzione di una aliquota Tasi ridotta allo 0,5 per mille, rispetto a quella ordinaria del 1,5,  per gli immobili di categoria catastale C/1 (negozi) e C/3 (laboratori artigianali) che, sfitti al 1 gennaio 2017, vengano regolarmente locati dai proprietari nel periodo dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2018 per l’apertura di una attività commerciale o artigianale; il beneficio, previsto per le annualità 2017 e 2018, si estende alla effettiva durata del contratto di affitto, nel corso dell’anno d’imposta, e viene meno in caso di cessazione, chiusura o trasferimento dell’attività prima della scadenza contrattualmente prevista.

Il godimento dell’agevolazione è sottoposto a dichiarazione da parte del contribuente, da presentare all’Ufficio Tributi.

Ai fini Imu rimane confermata, inoltre, l’aliquota agevolata già prevista, dell’8,0 per mille per gli immobili di categoria C/1 e C/3 dove si svolgono attività commerciali o artigianali, per il periodo dell’anno di effettivo svolgimento di tali attività.

Si ricorda ai contribuenti che le abitazioni principali e le fattispecie assimilate, sono esenti sia dall’Imu che dalla Tasi.

In particolare,  ai fini Tasi, l’esenzione riguarda sia l’immobile destinato ad abitazione principale da parte del possessore (ad es. proprietario, usufruttuario, titolare di diritto reale di abitazione), sia l’immobile al quale tale destinazione è data dall’occupante (ad es. inquilino o comodatario): quest’ultimo non deve più pagare il 10% dell’imposta sull’immobile occupato di sua spettanza, se rappresenta la sua abitazione principale, mentre il possessore continuerà a pagare il restante 90%.

Per abitazione principale si intende quella di residenza anagrafica e dimora abituale; fattispecie assimilate sono:

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci      assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente      delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste      le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani ultrasessantacinquenni o disabili con invalidità superiore al 75% che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- un unico immobile posseduto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), gia' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locato o    dato in comodato d'uso.


Non sono esenti, in ogni caso, gli immobili adibiti ad abitazione principale accatastati nelle categorie A/1, A/8 ed A/9 (c.d. “abitazioni di lusso”). Su di essi si applica l’Imu con aliquota al 3,3 per mille, con una detrazione fissa di euro 200. La Tasi è dovuta con aliquota del 2,5 per mille, con detrazioni di euro 150,00 per abitazioni con rendita fino ad euro 500,00, di euro 100,00 per abitazioni con rendita compresa tra euro 501,00 ed euro 700,00, di euro 50,00 per abitazioni con rendita compresa tra euro 701,00 ed euro 1000,00; si applica anche un' ulteriore detrazione di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni che abbia la residenza anagrafica e la dimora abituale nell’abitazione.

 

Si ricorda, inoltre, che gli immobili concessi in comodato gratuito ai parenti diretti di primo grado  e gli immobili ad uso abitativo locati a canone concordato (ex L. 431/1998) godono di un trattamento agevolato.

Si applica la riduzione del 50% della base imponibile Imu e Tasi agli immobili, ad eccezione delle “abitazioni di lusso”, concessi in comodato a genitori o figli che la adibiscono ad abitazione principale a condizione che:

- il contratto sia registrato;
- il comodante possieda un solo immobile in Italia;
- il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

La riduzione si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale.

 

 Si applica la riduzione del 25% dell’Imu e della Tasi sugli immobili ad uso abitativo locati a canone concordato (ex L. 431/1998).

La sussistenza dei requisiti per le agevolazioni previste per immobili concessi in comodato gratuito o affittati a canone concordato deve essere dichiarata utilizzando il modello standard di dichiarazione Imu.

Infine, confermato è anche il regime di imposizione dei terreni: non sono soggetti ad imposizione quelli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; poiché il Comune di Sulmona è classificato parzialmente montano dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, sono esenti, inoltre, i terreni ricadenti nei fogli catastali 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 31, 32, 40, 49, 56, 57 e 59. Si ricorda che sui terreni non esenti, e non edificabili, è dovuta l’Imu, non la Tasi. I fabbricati rurali strumentali pagano una Tasi con aliquota all’1 per mille.

Qui sotto si riportano dei prospetti sintetici delle aliquote Imu e Tasi.

RIEPILOGO IMU RIEPILOGO TASI

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