- Comune
- Ripartizione VI -
Ufficio Urbanistica
Dirigente Ing.
Pietro Tontodonato Tel. 0864 242271
Vice Dirigente Ing. Sabatino Silvestri Tel. 0864 242219
Fax 0864 242297
Orario di apertura la pubblico :
dal Lunedì al Venerdi dalle ore 10.00 alle ore 12.00
Lunedì e Giovedì pomeriggio dalle ore 15.45 alle 17.15
STRUTTURA
ORGANIZZATIVA
Capo Ufficio Urbanistica e Sportello Unico dell’Edilizia:
Arch. Cangialosi Sandro –Capo ufficio Tel 0864 242217
Responsabili Procedimento:
e-mail
a.dagostino@comune.sulmona.aq.it
e-mail
g.cantelmi@comune.sulmona.aq.it
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NOTIZIE AL
PUBBLICO
PROCEDURE
Art. 5 –Sportello Unico per l’edilizia
(Decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 1,2,3,4,5 e
6, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n.
493,; art. 220 regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265)
1. Le amministrazioni comunali, nell'ambito della propria
autonomia organizzativa, provvedono, anche mediante esercizio in
forma associata delle strutture ai sensi del Capo V, Titolo II
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero
accorpamento, disarticolazione, soppressione di uffici o organi
già esistenti, a costituire un ufficio denominato Sportello
unico per l'edilizia, che cura tutti i rapporti fra il privato,
l'amministrazione e, ove occorra, le altre amministrazioni
tenute a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto
della richiesta di permesso o di denuncia di inizio attività.
2. Tale ufficio provvede in particolare:
a) alla ricezione delle denunce di inizio attività e delle
domande per il rilascio di permessi di costruire e di ogni altro
atto di assenso comunque denominato in materia di attività
edilizia, ivi compreso il certificato di agibilità, nonché dei
progetti approvati dalla Soprintendenza ai sensi e per gli
effetti degli articoli 36, 38 e 46 del decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490;
b) a fornire informazioni sulle materie di cui al punto a),
anche mediante predisposizione di un archivio informatico
contenente i necessari elementi normativi, che consenta a chi vi
abbia interesse l'accesso gratuito, anche in via telematica,
alle informazioni sugli adempimenti necessari per lo svolgimento
delle procedure previste dal presente regolamento, all'elenco
delle domande presentate, allo stato del loro iter procedurale,
previste dal presente regolamento, all'elenco delle domande
presentate, allo stato del loro iter procedurale, nonché a tutte
le possibili informazioni utili disponibili;
c) all'adozione, nelle medesime materie, dei provvedimenti in
tema di accesso ai documenti amministrativi in favore di
chiunque vi abbia interesse ai sensi dell'articolo 22 e seguenti
della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme comunali
di attuazione;
d) al rilascio dei permessi di costruire, dei certificati di
agibilità, nonché delle certificazioni attestanti le
prescrizioni normative e le determinazioni provvedimentali a
carattere urbanistico, paesaggistico-ambientale, edilizio e di
qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi
di trasformazione edilizia del territorio;
e) alla cura dei rapporti tra l'amministrazione comunale, il
privato e le altre amministrazioni chiamate a pronunciarsi in
ordine all'intervento edilizio oggetto dell'istanza o denuncia,
con particolare riferimento agli adempimenti connessi
all'applicazione della parte II del testo unico.
3. Ai fini del rilascio del permesso di costruire o del
certificato di agibilità, l'ufficio di cui al comma 1 acquisisce
direttamente, ove questi non siano stati già allegati dal
richiedente:
a) il parere dell'ASL nel caso in cui non possa essere
sostituito da una autocertificazione ai sensi dell'articolo 20,
comma 1;
b) il parere dei vigili del fuoco, ove necessario, in ordine al
rispetto della normativa antincendio.
4. L'ufficio cura altresì gli incombenti necessari ai fini
dell'acquisizione, anche mediante conferenza di servizi ai sensi
degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della legge 7
agosto 1990, n. 241, degli atti di assenso, comunque denominati,
necessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio.
Nel novero di detti assensi rientrano, in particolare:
a) le autorizzazioni e certificazioni del competente ufficio
tecnico della regione, per le costruzioni in zone sismiche di
cui agli articoli 61, 94 e 62;
b) l'assenso dell'amministrazione militare per le costruzioni
nelle zone di salvaguardia contigue ad opere di difesa dello
Stato o a stabilimenti militari, di cui all'articolo 16 della
legge 24 dicembre 1976, n. 898;
c) l'autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale
in caso di costruzione, spostamento e modifica di edifici nelle
zone di salvaguardia in prossimità della linea doganale e nel
mare territoriale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19
del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374;
d) l'autorizzazione dell'autorità competente per le costruzioni
su terreni confinanti con il demanio marittimo, ai sensi e per
gli effetti dell'articolo 55 del codice della navigazione;
e) gli atti di assenso, comunque denominati, previsti per gli
interventi edilizi su immobili vincolati ai sensi degli articoli
21, 23, 24, e 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490, fermo restando che, in caso di dissenso manifestato
dall'amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali, si
procede ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490;
f) il parere vincolante della Commissione per la salvaguardia di
Venezia, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della legge
16 aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni, salvi i casi
in cui vi sia stato l'adeguamento al piano comprensoriale
previsto dall'articolo 5 della stessa legge, per l'attività
edilizia nella laguna veneta, nonché nel territorio dei centri
storici di Chioggia e di Sottomarina e nelle isole di
Pellestrina, Lido e Sant'Erasmo;
g) il parere dell'autorità competente in tema di assetti e
vincoli idrogeologici;
h) gli assensi in materia di servitù viarie, ferroviarie,
portuali ed aeroportuali;
i) il nulla-osta dell'autorità competente ai sensi dell'articolo
13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in tema di aree naturali
protette.
Art. 20 procedimento per il rilascio del permesso di costruire
(Decreto legge 5 ottobre 1993 , n. 398 art. 4, commi 1, 2, 3, e
4, convertito con modificazioni della legge 4 dicembre 1993, n.
493)
1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire,
sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai sensi
dell'articolo 11, va presentata allo sportello unico corredata
da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione,
dagli elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio,
e quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti
previsti dalla parte II, nonché da un'autocertificazione circa
la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie nel
caso in cui il progetto riguardi interventi di edilizia
residenziale ovvero la verifica in ordine a tale conformità non
comporti valutazioni tecnico-discrezionali.
2. Lo sportello unico comunica entro dieci giorni al richiedente
il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli
articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni. L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine
cronologico di presentazione.
3. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il
responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisisce,
avvalendosi dello sportello unico, i prescritti pareri dagli
uffici comunali, nonché i pareri di cui all'articolo 5, comma 3,
sempre che gli stessi non siano già stati allegati alla domanda
del richiedente e, valutata la conformità del progetto alla
normativa vigente, formula una proposta di provvedimento,
corredata da una
4. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai fini
del rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare
modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario,
può, nello stesso termine di cui al comma 3, richiedere tali
modifiche, illustrandone le ragioni. L'interessato si pronuncia
sulla richiesta di modifica entro il termine fissato e, in caso
di adesione, è tenuto ad integrare la documentazione nei
successivi quindici giorni. La richiesta di cui al presente
comma sospende, fino al relativo esito, il decorso del termine
di cui al comma 3.
5. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola
volta dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni
dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la
motivata richiesta di documenti che integrino o completino la
documentazione presentata e che non siano già nella
disponibilità dell'amministrazione o che questa non possa
acquisire autonomamente. In tal caso, il termine ricomincia a
decorrere dalla data di ricezione della documentazione
integrativa.
6. Nell'ipotesi in cui, ai fini della realizzazione
dell'intervento, sia necessario acquisire atti di assenso,
comunque denominati, di altre amministrazioni, diverse da quelle
di cui all'articolo 5, comma 3, il competente ufficio comunale
convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14,
14-bis, 14-ter, 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni. Qualora si tratti di opere pubbliche
incidenti su beni culturali, si applica l'articolo 25 del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
7. Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a
notificare all'interessato, è adottato dal dirigente o dal
responsabile dell'ufficio, entro quindici giorni dalla proposta
di cui al comma 3, ovvero dall'esito della conferenza di servizi
di cui al comma 6. Dell'avvenuto rilascio del permesso di
costruire è data notizia al pubblico mediante affissione
all'albo pretorio. Gli estremi del permesso di costruire sono
indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le
modalità stabilite dal regolamento edilizio.
8. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati per i comuni
con più di 100.000 abitanti, nonché per i progetti
particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del
responsabile del procedimento.
9. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del
provvedimento conclusivo sulla domanda di permesso di costruire
si intende formato il silenzio-rifiuto.
10. Il procedimento previsto dal presente articolo si applica
anche al procedimento per il rilascio del permesso di costruire
in deroga agli strumenti urbanistici, a seguito
dell'approvazione della deliberazione consiliare di cui
all'articolo 14.
10-bis. Il termine per il rilascio del permesso di costruire per
gli interventi di cui all'articolo 22, comma 7, è di sessanta
giorni dalla data di presentazione della domanda.
Art Art. 22 (L) - Interventi subordinati a denuncia di inizio
attività
(Decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 7, 8,
convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, decreto legge 25
marzo 1997, n. 67, art. 11, convertito dalla legge 23 maggio
1997, n. 135; decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, I
parte artt. 34 ss, e 149)
(articolo così sostituito dal d.lgs. n. 301 del 2002)
1. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività gli
interventi non riconducibili all'elenco di cui all'articolo 10 e
all'articolo 6, che siano conformi alle previsioni degli
strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della
disciplina urbanistico-edilizia vigente.
2. Sono, altresì, realizzabili mediante denuncia di inizio
attività le varianti a permessi di costruire che non incidono
sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano
la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la
sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni
contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di
vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio
del certificato di agibilità, tali denunce di inizio attività
costituiscono parte integrante del procedimento relativo al
permesso di costruzione dell'intervento principale e possono
essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei
lavori.
3. In alternativa al permesso di costruire, possono essere
realizzati mediante denuncia di inizio attività:
a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 10,
comma 1, lettera c);
b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione
urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi
comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi
valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni
plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui
sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente
organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di
ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi
risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della
legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione
deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli
interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione,
purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita
relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di
piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;
c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta
esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise
disposizioni plano-volumetriche.
4. Le regioni a statuto ordinario con legge possono ampliare o
ridurre l'ambito applicativo delle disposizioni di cui ai commi
precedenti. Restano, comunque, ferme le sanzioni penali previste
all'articolo 44.
5. Gli interventi di cui al comma 3 sono soggetti al contributo
di costruzione ai sensi dell'articolo 16. Le regioni possono
individuare con legge gli altri interventi soggetti a denuncia
di inizio attività, diversi da quelli di cui al comma 3,
assoggettati al contributo di costruzione definendo criteri e
parametri per la relativa determinazione.
6. La realizzazione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3
che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o
paesaggistica-ambientale, è subordinata al preventivo rilascio
del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle relative
previsioni normative. Nell'ambito delle norme di tutela
rientrano, in particolare, le disposizioni di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.(ora decreto legislativo n.
42 del 2004ndr)
7. è comunque salva la facoltà dell'interessato di chiedere il
rilascio di permesso di costruire per la realizzazione degli
interventi di cui ai commi 1 e 2, senza obbligo del pagamento
del contributo di costruzione di cui all'articolo 16, salvo
quanto previsto dal secondo periodo del comma 5. In questo caso
la violazione della disciplina urbanistico-edilizia non comporta
l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 44 ed è
soggetta all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 37.
Art 23- Disciplina della denuncia di inizio attività
(Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 2, comma 10, che
sostituisce l'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; decreto
legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 8-bis, 9, 10, 11,
14, e 15, come modificato dall'art. 2, comma 60, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, nel testo risultante dalle modifiche
introdotte dall'art. 10 del decreto legge 31 dicembre 1996, n.
669)
1. Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per
presentare la denuncia di inizio attività, almeno trenta giorni
prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello
unico la denuncia, accompagnata da una dettagliata relazione a
firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati
progettuali, che asseveri la conformità delle opere da
realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in
contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti,
nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle
igienico-sanitarie.
2. La denuncia di inizio attività è corredata dall'indicazione
dell'impresa cui si intende affidare i lavori ed è sottoposta al
termine massimo di efficacia pari a tre anni. La realizzazione
della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova
denuncia. L'interessato è comunque tenuto a comunicare allo
sportello unico la data di ultimazione dei lavori.
3. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad
un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla
stessa amministrazione comunale, il termine di trenta giorni di
cui al comma 1 decorre dal rilascio del relativo atto di
assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva
di effetti.
4. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad
un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione
comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla
tutela non sia allegato alla denuncia, il competente ufficio
comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli
articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, della legge 7 agosto
1990, n. 241. Il termine di trenta giorni di cui al comma 1
decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non
favorevole, la denuncia è priva di effetti.
5. La sussistenza del titolo è provata con la copia della
denuncia di inizio attività da cui risulti la data di
ricevimento della denuncia, l'elenco di quanto presentato a
corredo del progetto, l'attestazione del professionista
abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari.
6. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio
comunale, ove entro il termine indicato al comma 1 sia
riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite,
notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il
previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del
professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il
consiglio dell'ordine di appartenenza. È comunque salva la
facoltà di ripresentare la denuncia di inizio attività, con le
modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme
alla normativa urbanistica ed edilizia.
7. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato
rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato
allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità
dell’opera al progetto con la denuncia di inizio attività.
MODULISTICA
IL CITTADINO PROPONE
Suggerimenti e proposte
o Domande all’assessore all’Urbanistica.
e-mail
p.diiorio@comune.sulmona.aq.it