Il 16 giugno 2016 scade il termine per il versamento della prima rata dell’Imu e della Tasi, da calcolarsi in base alle aliquote e alle detrazioni applicabili nell’anno 2015; non sono state deliberate modifiche a quelle vigenti l’anno scorso, che rimangono, quindi, valide anche per...
VERSAMENTO ACCONTO IMU E TASI ENTRO 1L 16 GIUGNO

VERSAMENTO ACCONTO IMU E TASI ENTRO 1L 16 GIUGNO

20 06 Giugno

Tributi e finanza - 10 Giugno 2016

Il 16 giugno 2016 scade il termine per il versamento della prima rata dell’Imu e della Tasi, da calcolarsi in base alle aliquote e alle detrazioni applicabili nell’anno 2015; non sono state deliberate modifiche a quelle vigenti l’anno scorso, che rimangono, quindi, valide anche per il 2016. La aliquote e detrazioni Imu e Tasi, tuttora vigenti, approvate con delibera di C.C. n. 29 del 30/07/2015 sono reperibili a questo link.

Con il provvedimento legislativo n. 208/2015, “Legge di Stabilità 2016”, lo Stato ha introdotto, con decorrenza dal 1 gennaio 2016, alcune norme innovative che, in quanto di fonte primaria, sono direttamente applicabili e prevalenti rispetto a quelle emanate dal Comune.

Una prima novità rispetto al 2015 è l’esenzione dalla Tasi delle abitazioni principali e delle fattispecie assimilate, già esenti dall’Imu. L’esenzione riguarda sia l’immobile destinato ad abitazione principale da parte del possessore (ad es. proprietario, usufruttuario, titolare di diritto reale di abitazione) sia l’immobile al quale tale destinazione è data dall’occupante (ad es. inquilino o comodatario): quest’ultimo non deve più pagare il 10% dell’imposta sull’immobile occupato di sua spettanza, se rappresenta la sua abitazione principale, mentre il possessore continuerà a pagare il restante 90%.

Per abitazione principale si intende quella di residenza anagrafica e dimora abituale; fattispecie assimilate sono:

  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
  • i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
  • la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
  • l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani ultrasessantacinquenni o disabili con invalidità superiore al 75% che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Non sono esenti, in ogni caso, gli immobili adibiti ad abitazione principale accatastati nelle categorie A/1, A/8 ed A/9 (c.d. “abitazioni di lusso”). Su di essi si applica l’Imu con aliquota al 3,3 per mille, con una detrazione fissa di euro 200,00 maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni che abbia la residenza anagrafica e la dimora abituale nell’abitazione. La Tasi è dovuta con aliquota del 2,5 per mille, con detrazioni di euro 150,00 per abitazioni con rendita fino ad euro 500,00, di euro 100,00 per abitazioni con rendita compresa tra euro 501,00 ed euro 700,00, di euro 50,00 per abitazioni con rendita compresa tra euro 701,00 ed euro 1000,00; si applica anche un ulteriore detrazione di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni che abbia la residenza anagrafica e la dimora abituale nell’abitazione.

Diverso, rispetto al 2015, è anche il trattamento degli immobili concessi in comodato gratuito ai parenti diretti di primo grado (genitori/figli). Sin dalla prima rata si applica la riduzione del 50% della base imponibile Imu e Tasi per gli immobili, ad eccezione delle “abitazioni di lusso”, concessi in comodato a genitori o figli che la adibiscono ad abitazione principale a condizione che:

  • il contratto sia registrato;
  • il comodante possieda un solo immobile in Italia;
  • il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.


La riduzione si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale. Il regime previgente in questo Comune in materia di comodato gratuito è abrogato per legge dal 01/01/2016.

Sugli immobili ad uso abitativo locati a canone concordato (ex L. 431/1998) sin dalla prima rata si applica la riduzione del 25% dell’Imu e della Tasi prevista dalla legge di stabilità 2016.

Pertanto, entro il 16 giugno il contribuente dovrà versare il 50% dell’imposta calcolata sulla base dell'aliquota Imu e Tasi stabilita dal comune per il 2015 (per tale fattispecie è prevista una aliquota dell’8,6 per mille) e ridotta del 25%.

La sussistenza dei requisiti per le agevolazioni previste per immobili concessi in comodato gratuito o affittati a canone concordato deve essere dichiarata utilizzando il modello standard di dichiarazione Imu.

Infine, è stato modificato anche il regime di imposizione dei terreni: non sono soggetti ad imposizione quelli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; poiché il Comune di Sulmona è classificato parzialmente montano dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, sono esenti, inoltre, i terreni ricadenti nei fogli catastali 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 31, 32, 40, 49, 56, 57 e 59. Si ricorda che sui terreni non esenti, e non edificabili, è dovuta l’Imu, non la Tasi. I fabbricati rurali strumentali dal 2016 pagano una Tasi con aliquota all’1 per mille.

Qui sotto si riportano dei prospetti sintetici delle aliquote Imu e Tasi.

Aliquote Imu Aliquote Tasi

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